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Mobilità tra Fondi Paritetici Interprofessionali

 

 

In seguito alla Legge 2/2009, art. 19, comma 7-bis, l'INPS ha pubblicato il 1° ottobre 2009 la Circolare n. 107 in cui indica le modalità operative per il trasferimento, in caso di adesione ad un nuovo Fondo con contestuale revoca dell'adesione al Fondo scelto in precedenza, del 70 per cento del totale delle somme versate nel triennio antecedente al Fondo cui si apparteneva.

Tale quota del 70% deve essere calcolata al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi. 
Il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE (imprese autonome con meno di 50 dipendenti ed un fatturato o un bilancio totale annuale non superiore a 10 milioni di euro); l'importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro; le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.

Le aziende interessate alla mobilità tra Fondi interprofessionali, dovranno comunicare la revoca dal precedente Fondo scegliendo nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Revoca" inserendo il codice REVO e selezionare, contestualmente nella stessa Denuncia, il codice del nuovo Fondo al quale intendono trasferirsi (FIMA per aderire a Fondimpresa). Successivamente l'azienda dovrà inviare apposita richiesta al Fondo di provenienza (e per conoscenza al nuovo Fondo) per il trasferimento delle risorse, allegando copia della Denuncia e dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 2/2009, art. 19, comma 7-bis.
Nei casi di mobilità tra Fondi, l'INPS attribuirà al nuovo Fondo prescelto i versamenti dell'azienda interessata a partire dal periodo di paga (mese di competenza della Denuncia Aziendale) nel quale la mobilità viene indicata.
Le mobilità, espresse nel semestre gennaio-giugno 2009 (al tempo tramite DM10), hanno operatività dal mese di luglio 2009.
La quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo (vedi anche Faq Conto Formazione) nella misura del 70% del totale versato, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato.
In caso di mobilità verso Fondimpresa tutte le risorse trasferite dal Fondo di precedente adesione confluiscono nel costituendo "Conto Formazione" di cui l'azienda interessata diventa titolare e sono immediatamente disponibili per la presentazione e il finanziamento dei piani formativi per i suoi lavoratori.