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Gli aiuti di Stato alla formazione
Il REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) sostituisce ed abroga il precedente Regolamento 68/01.
Il Nuovo Regolamento 800/2008 introduce importantissime novità.
Il limite è stabilito in 2 milioni di Euro per ogni progetto di formazione.
Gli aiuti esentati non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (1) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni.
L'intensità di aiuto non supera:
il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica;
il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale.
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, nei seguenti casi:
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, di ulteriori 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.
Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
-
il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari
E’ importantissimo evidenziare che ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.
I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:
-
costi del personale docente -
spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;-
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo
per il progetto di formazione;costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione; -
costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese
amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di
cui alle lettere da a) ad e).
Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di
formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno
effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.
Nel caso delle spese di cui alla lettera e), quindi, queste possono essere riconosciute per un importo non superiore al 50% del costo del progetto.
Principali Differenze rispetto al precedente regime: aumento del limite del progetto da 1 a 2 milioni di euro non si fa più riferimento alle aree di cui Art. 87, lettere a) b) c) del Trattato alle voci “costo del personale” si aggiungono anche le spese generali indirette (amministrative, locazione, spese generali). Ciò significa che nella redazione del budget questa macrovoce non potrà superare il 50% del costo dell’intero progetto. Si ricorda che Fondir non ammette a contributo il costo del lavoro, che concorre, tuttavia, come quota privata al cofinanziamento del Piano.
Formazione generale e formazione specifica
Formazione generale
Fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti che perseguono tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza e si potrebbero quindi esentare dalla notifica preventiva intensità di aiuto più elevate.
La formazione in materia di gestione dell'ambiente, innovazione in campo ambientale e responsabilità sociale delle imprese, potenziando così la capacità del beneficiario di contribuire agli obiettivi generali di tutela ambientale è considerata formazione generale.
Formazione specifica
Va principalmente a beneficio dell'impresa e comporta un maggiore rischio di distorsione della
concorrenza e di conseguenza l'intensità di aiuto esentabile dalla notifica preventiva dovrebbe essere molto inferiore.
Lavoratore svantaggiato
E’ definito lavoratore svantaggiato colui che:
qualsiasi giovane di meno di 25 anni, durante i primi sei mesi dall'assunzione, non abbia in
precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente, qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro, qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica, durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare, qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.
Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, il regolamento preveda unicamente l'esenzione purché gli aiuti alla formazione non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
Indicazioni relative all’applicazione degli Aiuti di importanza minore (“de minimis”)
Il Soggetto proponente può optare per l’erogazione dell’aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
La nuova regola del "de minimis" implica che il destinatario dell’aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati. La Commissione Europea, con Comunicazione del 17 dicembre 2008 ha deciso di elevare la soglia del “de minimis” a € 500.000 per impresa fino al 2010.
L’aumento della soglia risponde alle necessità immediate delle imprese che si trovano ad affrontare un periodo di grave crisi economico‐finanziaria. Tali aiuti non sono cumulabili con quelli già avuti prima del 31 dicembre 2007, mentre quelli ottenuti nel 2008 entreranno a far parte della nuova soglia.
La disciplina prevista in tale Regolamento si applica a tutti i Piani formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l’impresa è, in ogni caso, beneficiaria dell’attività formativa e del contributo.
Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi: a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).
L’impresa che intenda avvalersi del regime “DE MINIMIS” allegherà al Piano apposita dichiarazione (Allegato 4) dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell’ultimo triennio consentono l’applicazione del regime in questione.
La dichiarazione DE MINIMIS deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.
