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FAQ - Fondi Paritetici Interprofessionali

È possibile costituire un fondo paritetico professionale?
L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa verifica della conformità alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Essi possono essere costituiti attraverso accordi tra Confederazioni Nazionali di categoria in rappresentanza dei Datori di Lavoro (ad esempio Confindustria, Confcommercio, Confartigianato) e le Confederazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori (ad esempio CGIL, CISL, UIL)
Di cosa si occupano i Fondi Paritetici Interprofessionali?
I Fondi previo accordo tra le parti finanziano Piani formativi aziendali (predisposti per una singola impresa), piani territoriali (ad esempio, per un distretto produttivo), piani settoriali (per un singolo comparto) o piani individuali (per uno o più lavoratori). Il loro compito però non si esaurisce con il sostegno finanziario ai Piani formativi ma, per esempio, sono attivi protagonisti nell’individuazione delle figure professionali oggetto degli interventi e nella elaborazione dei Piani formativi.
I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinche' ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Come si aderisce ad un Fondo Paritetico Interprofessionale?
Aderire ad un Fondo Paritetico Interprofessionale non comporta alcun onere aggiuntivo per l’azienda poiché il versamento dello 0,30 % è già in vigore ed è di fatto obbligatorio; destinandolo ad un Fondo Paritetico Interprofessionale l’azienda avrà la garanzia che lo “0,30%” versato le ritornerà in azioni formative volte a qualificare, riqualificare in sintonia con le proprie strategie aziendali, i lavoratori occupati. L’azienda aderisce ai Fondi Paritetici Interprofessionali in modo volontario secondo criteri e modalità definiti dalla Circolare dell’INPS n. 71 del 2 aprile 2003. Nel caso in cui l´impresa decida di aderire ad un Fondo Paritetico Interprofessionale il datore di lavoro o il consulente del lavoro dovrà utilizzare il modello di denuncia contributiva DM10/2 (da utilizzare anche per le eventuali revoche dell’adesione). L’adesione è revocabile: ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta. La norma fissa al 31 ottobre (come da nuova Circolare Inps 67/2005) di ogni anno il termine per esprimere le adesioni o le disdette ai Fondi, i cui effetti finanziari e contributivi si produrranno dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ogni impresa può aderire solamente ad un Fondo, anche di settore diverso da quello di appartenenza.
Cosa bisogna fare per ottenere il contributo dei Fondi?
In primis, naturalmente, quello dell’adesione ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali esistenti. Saranno le stesse strutture del Fondo Paritetico ad emanare periodicamente delle comunicazioni chiamate Avvisi con cui si invitano le aziende, singole o associate a presentare i loro Piani formativi. I Piani formativi da finanziare saranno in seguito selezionati dagli organi del Fondo stesso in base a criteri di ammissibilità e graduatorie meritocratiche.
L’adesione a un Fondo comporta delle spese per le imprese?
No. L’adesione a un Fondo non comporta alcun aggravio da parte dell'azienda che vi aderisce: parte del contributo ordinariamente versato all’INPS, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 60/2004, verrà trasferito dall’INPS stesso al Fondo Paritetico Professionale scelto dall’azienda.
A quanti Fondi possono aderire le imprese ?
Le aziende possono aderire liberamente al Fondo Paritetico Interprofessionale che preferiscono. L’adesione avviene sulla base dell’appartenenza settoriale o dell’appartenenza ad una organizzazione di rappresentanza che ha promosso il Fondo stesso ma non è obbligatorio, ogni impresa può aderire al Fondo Paritetico che ritiene più adatto alle proprie esigenze formative. Resta fermo il principio che una stessa azienda può aderire ad un solo Fondo..
Cosa differenzia un Piano formativo da un progetto di formazione?
I Fondi possono finanziare esclusivamente Piani Formativi anche se di diversa tipologia (aziendali, settoriali, territoriali e individuali). Il Piano formativo si differenzia da un normale progetto di formazione in quanto deve essere obbligatoriamente condiviso dalle parti sociali. Ad esempio, nel caso di un Piano formativo aziendale, esso dovrà essere formalmente approvato sia dall’impresa, sia dalla rappresentanza sindacale aziendale (o in mancanza di questa, dalle organizzazioni sindacali territoriali). Stessa cosa per i Piani formativi territoriali o settoriali, che dovranno avere l’approvazione delle organizzazioni di rappresentanza (datoriali e sindacali) competenti territorialmente o settorialmente. Rispetto ad un semplice progetto formativo, un Piano è disegnato per rispondere a fabbisogni chiaramente individuati e rapportati ad un arco temporale definito (in genere si parla di piani annuali di formazione).
Cosa è un Piano formativo Individuale?
Il Piano formativo individuale riguarda la formazione di un singolo lavoratore. Anche in questo caso, tuttavia, il Piano deve avere la condivisione delle parti sociali e quindi dell’impresa di appartenenza del lavoratore. Ciò non significa che un singolo lavoratore debba attendere una proposta dell’impresa, può sollecitare il proprio datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali per cogliere le eventuali opportunità offerte dal Fondo a cui l’impresa ha aderito.
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